Art. 23.
(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF).

      1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 24, una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
      2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 24 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.
      3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto fra loro, le norme

 

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necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.